Ricerca telematica dei beni da pignorare

Ricerca telematica dei beni da pignorare

Spesso nel recupero dei crediti ci si trova ad avere un credito definitivamente accertato in via giudiziale ma non ancora riscosso e si pone il problema di cosa pignorare se il debitore non adempie. Per sapere quali beni pignorare l’alternativa stragiudiziale praticata quotidianamente dagli studi legali che si occupano di recupero crediti è quella di effettuare una serie di visure a pagamento presso le banche dati accessibili, ma questo metodo è certamente dispendioso (soprattutto riguardo la ricerca di conti correnti) e dispersivo. 

L’articolo 492 bis c.p.c., come modificato dal D.L. 27 giugno 2015 numero 83, ha introdotto la possibilità per il creditore procedente di richiedere la ricerca telematica dei beni del debitore, in vista della successiva esecuzione. È dunque possibile trovare beni pignorabili del debitore (conti correnti, stipendi, pensioni, beni immobili ecc.) grazie allo strumento della ricerca telematica e l’accesso diretto all’anagrafe tributaria.

Qualsiasi creditore munito di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo ecc.) può, tramite il proprio avvocato, fare istanza al Presidente del Tribunale per essere autorizzato alla ricerca telematica dei beni del debitore da parte dell’ufficiale giudiziario. Deve trattarsi del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

L’istanza è soggetta al pagamento di un contributo unificato di 43 euro (non si applica il pagamento della marca da bollo di euro 27,00).

L’istanza può essere proposta decorso il termine per l’adempimento indicato nel precetto (ossia dopo 10 giorni dal ricevimento del precetto stesso da parte del debitore), e non oltre 90 giorni (termine di scadenza del precetto). Decorso il secondo termine sarà necessario notificare un atto di precetto in rinnovazione.

Se, tuttavia, vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale può autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.

L’istanza deve contenere l’indicazione delle generalità complete delle parti e del difensore; dei titoli sui quali si fonda il credito (al fine di verificare il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata e quindi titolo esecutivo e l’atto di precetto già notificato); dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. Gli allegati richiesti sono la copia del titolo esecutivo ed il precetto ritualmente notificato.

Il giudice, se sulla base della documentazione allegata ritiene sussistente il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, emette un decreto di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni pignorabili.

Il decreto può essere così esibito all’ufficiale giudiziario il quale accede mediante collegamento telematico ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e in particolare solo all’anagrafe tributaria e all’anagrafe dei conti correnti (anche detta dei rapporti finanziari).

L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Se vi è pericolo nel ritardo il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Se però l’ufficiale giudiziario non dispone della strumentazione idonea a consentire l’accesso diretto da parte dello stesso alle banche dati o gli strumenti non sono funzionanti, il creditore può essere autorizzato a consultare personalmente le banche dati telematiche, sempre dietro esibizione del decreto di autorizzazione del giudice. A tale proposito è invalsa la prassi (in alcuni fori anche regolata direttamente da accordi tra l’Ordine degli Avvocati e l’Agenzia delle Entrate) di presentare ulteriore istanza di accesso alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate tramite invio di PEC alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente allegando alla stessa l’autorizzazione ex art. 492 bis c.p.c. ricevuta dal Tribunale e la procura alle liti firmata digitalmente.

In questo modo il creditore potrà vedere l’elenco dei beni da pignorare e valutare se proseguire o meno nell’esecuzione.